Normativa
E' diventata operativa la norma che impone a tutte le PA di ricevere le fatture solo in formato elettronico.
I Fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente usando la fatturazione elettronica sia per quanto riguarda le fasi di emissione e trasmissione della fattura stessa oltre che per le fasi di conservazione.
Da quando si parte?
- Per la PAC la FatturaPA è già un obbligo;
- Per le PAL si parte dal 31 marzo 2015;
Cosa è il Sistema di Interscambio (SdI)
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema d'Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Requisiti della FatturaPA
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la FatturaPA è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI).
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
- il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
Caratteristiche della fattura elettronica
- Autenticità dell'origine: comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso.
- Integrità del contenuto: immodificato dall'emissione alla conservazione delle fatture. Ad esempio usando XML, PDF.
- Leggibilità del documento: il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato.
Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973).
Obbligo di Conservazione
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell'art.21, c.5, D.Lgs n.82/2005 recante il codice dell'Amministrazione Digitale. Entro 15 giorni dalla loro emissione deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con apposizione di firma digitale e marca temporale.